IL TASSO NEL LEASING FINANZIARIO: NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA
Contratto di leasing – parte generale
Contenzioso bancario
Controversie sul tasso
Dalla parte del cliente, inserto di Massimo Meloni
Casi
Normativa
Giurisprudenza
Ebook copiabile e stampabile
Autore: Andrea Fontanelli
ISBN |
Data pubblicazione 04.09.2021
€50,00
Autori:
Andrea Fontanelli, Dottore Commercialista in Milano, con studio in via IV Novembre 4, e.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Presidente dell’”Associazione Studi Bancari”. Dello stesso autore: “La Perizia Bancaria”, “Mutui e leasing nel contenzioso bancario”, “Usura Bancaria”, “Il conto corrente nel contenzioso bancario”, “Paralizzare la prescrizione di c/c”, “Manulale Irs”.
Massimo Meloni, Avvocato Cassazionista del foro di Roma, specializzato in diritto bancario.
Le controversie sul tasso del leasing finanziario, sono caratterizzate da tre fattori:
1) l’aspetto matematico – peritale, che è semplice. Chiunque riesce a verificare il tasso contrattuale, trascrivendo erogato, rate, scadenze e opzione di riscatto su due colonne di un foglio excel e utilizzando la funzione tir.x;
2) l’aspetto giuridico, piuttosto complesso, perché il contratto, di origine anglosassone, sintetizza tre contratti civilistici, la locazione, la vendita a rate con riserva della proprietà, il mutuo;
3) l’imminente (o molto probabile) cambio di orientamento giurisprudenziale, che considererà nulle le pattuizioni dei contratti privi dell’indicazione del tasso, o indicato inferiore a quello delle rate pattuite, con riduzione delle rate dovute per il ricalcolo
al tasso sostitutivo bancario.
L’assoluta mancanza di testi sull’argomento, ha convinto l’autore della necessità di uno studio approfondito delle tematiche sopra esposte, a partire dalla normativa e dalla giurisprudenza, che vengono integralmente riportate nel volume, in un formato copiabile e stampabile.
Il risultato è un corposo e.book, nel quale il professionista (o il giudice) potrà trovare tutto quello che serve nelle controversie sui tassi dei leasing finanziari.
INDICE
Sommario
Introduzione. 5
Parte generale. 6
Inquadramento giuridico. 6
Prescrizione. 9
Cenni fiscali 11
Il Tub e la trasparenza. 12
Tasso leasing, Tir, Tan e Teg: definizioni, determinazione con excel e confronti 16
Tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati 22
Contenzioso bancario. 24
Nullità per violazione della trasparenza o non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza?. 24
Quadro normativo. 26
Orientamenti giurisprudenziali 27
Istruzioni Assilea (Associazione Italiana Leasing). 31
Tasso leasing, Tan e Tae. 32
Lex specialis derogat generali – gerarchia delle fonti 34
Indeterminabilità dell’oggetto. 36
Utilizzatori consumatori. 38
Le controversie sul tasso del leasing. 39
Illegittimità del parametro euribor. 39
Ammortamento francese e anatocismo. 41
Indeterminatezza per omessa indicazione del regime di capitalizzazione e del Tan/Tae. 43
Il Tasso leasing non può sostituire il Tan. 46
Nei leasing non va riportato il tasso, sufficiente indicare importi e scadenze delle rate. 48
Nei leasing non va riportato il tasso: criticità. 50
Necessario indicare, nei leasing finanziari, il tasso ex art.117 Tub?. 51
Parametri di indicizzazione indeterminati o che producono rate superiori a quelle contrattuali 53
Casi 54
Leasing con tasso variabile parametrato all’euribor indeterminato. 54
Parametro di indicizzazione che produce rate superiori a quelle pattuite. 56
Contratto in cui il tasso leasing risulta inferiore a quello che si ottiene attualizzando rate e opzione di riscatto all’erogato. 58
Dalla parte del cliente – inserto dell’Avv.Meloni 59
Normativa. 72
Art.821 codice civile. 72
Art.1283 codice civile. 73
Art.1284 codice civile. 74
Art.1458 codice civile. 75
Art.1526 codice civile. 76
Art.2934 codice civile. 77
Art.2935 codice civile. 78
Art.2946 codice civile. 79
Art.2948 codice civile. 80
154 del 17 febbraio 1992. Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 81
D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 86
Delib. CICR 4 marzo 2003. Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 319
Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003. 322
Trasparenza dell operazioni e dei servizi bancari e finanziari in vigore. 337
124 del 4 agosto 2017, artt. 136 - 140. 406
Estratto Direttiva 87/102/CEE. 407
Estratto Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008. 408
Giurisprudenza. 410
Corte di cass.civ., sez. III, 29 marzo 1996 n. 2909. 410
Corte di cass.civ., SSUU, 19 dicembre 2007 n. 26724. 418
Corte di cass.civ., sez. III, 30 gennaio 2008 n. 2086. 434
Corte di cass.civ., sez. I, 23 maggio 2008 n. 13418. 436
Corte di cass.civ., sez. III, 4 giugno 2008 n. 14760. 440
Corte di cass.civ., sez. V, 25 maggio 2010 n. 12276. 443
Corte di cass.civ., sez. III, 15 luglio 2011 n. 15669. 448
Corte di cass.civ., sez. III, 30 agosto 2011 n. 17798. 452
Corte di cass.civ., sez. III, 14 marzo 2013 n. 6578. 455
Cass.Civ. sez. I, 10 aprile 2014 n. 8462. 457
Abf decisione n.166 del 12 gennaio 2017. 461
Trib. Reggio Emilia, Ordinanza 2 novembre 2017. 464
Trib.Roma n.20875 del 6/11/2017. 469
Corte App.Torino Sent.n.699 del 4 aprile 2018. 470
Trib.Torino Sent.5532 del 27/11/18. 473
Trib.Taranto Sent.541 del 1/3/19. 477
Corte di cass.civ., sez.III, 25 giugno 2019 n.16907. 478
Abf decisione n.26743 del 20 dicembre 2019. 482
Trib. Milano, sez. VI, 10 aprile 2019 n. 3542. 485
Corte di cass.civ., sez. Unite, 12 maggio 2020 n. 8770. 492
Appello Torino Sent.n.544 del 21 maggio 2020. 507
Trib. Sassari, sez. I, 16 luglio 2020. 514
Trib.Ancona, Sent.parziale n.1056 del 18 agosto 2020. 520
Trib.Roma Sent.n. del 13 ottobre 2020. 526
Trib.Catania Sent.n.3285 del 14 ottobre 2020. 527
Trib.Ancona Sent.n.1720 del 15 ottobre 2019. 528
Trib. Brescia, 30 ottobre 2020. 529
Corte di cass.civ. sez. Unite, 28 gennaio 2021 n. 2061. 534
Trib.Firenze Sent.676 del 17 marzo 2021. 550
Corte di cass.civ., sez. III, 13 maggio 2021 n. 12889. 556
Corte di cass.civ., sez. III, 13 maggio 2021 n. 12964. 561
Corte di cassazione civile, sez. VI, 24 maggio 2021 n. 14166. 563
Trib.Viterbo Sent.733 del 7 giugno 2021. 566
Condizioni vendita e.book. 569
Introduzione
Il contratto di leasing finanziario, nel quale interviene una banca per finanziare l’operazione, non richiede l’esposizione del tasso, per l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito. Conforme il parere dell’Associazione Italiana Leasing.
Tale convinzione ha cominciato ad essere messa in dubbio da due pronunce della Suprema Corte di Cassazione.
Stante la variabilità del diritto bancario e finanziario, di recente manifestatasi nel ribaltamento di orientamenti consolidati (la delibera Cicr 2000, si riteneva consentisse l’introduzione dell’anatocismo su contratti preesistenti, gli Irs sbilanciati a vantaggio dell’intermediario erano considerati comunque corretti, la prescrizione sui rapporti di c/c, che, utilizzando una costruzione giuridica al limite dell’incomprensibile, determinava l’azzeramento degli interessi indebiti oltre i dieci anni dalla citazione).
In tutti i casi citati, la Cassazione ha travolto le teorie dei tribunali di merito, con motivazioni più o meno condivisibili, ma che partivano dal presupposto che l’orientamento fino allora dominante presentava criticità insostenibili (non stava in piedi).
Anche per i leasing finanziari, trattandosi di contratti di finanziamento, la pretesa che l’indicazione del tasso sia soltanto ai fini informativi e non coinvolga il contratto (quindi con mere conseguenze risarcitorie in caso di violazione) sembra contrastare sia con la L.124 del 4 agosto 2017, artt. 136 – 140, che col D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La conseguenza potrebbe essere l’annullamento del tasso, con ricalcolo delle rate al tasso sostitutivo bancario ogniqualvolta manchi l’indicazione del tasso ovvero sia superiore a quello pubblicizzato.
Nel volume si esaminano, inoltre, altre ricorrenti contestazioni sul tasso, precisamente:
l’illegittimità del parametro euribor, l’ammortamento alla francese e anatocismo implicito, l’indeterminatezza per omissa indicazione del regime di capitalizzazione adottato, le differenze tra Tan e Tae, l’indeterminabilità del tasso dovuto a parametri di indicizzazione imprecisi.
Infine, un intervento dell’Avv. Meloni per il quale se il tasso leasing è un elemento informativo e non del contratto, non soddisfa i requisiti ex art.116 e 117 Tub, con la conseguenza che tutti i contratti di leasing finanziaria privi del Tan (tasso leasing senza opzione di riscatto) sarebbero irregolari.
Si segnala che le controversie sul tasso potrebbero essere azzerate se i concedenti trascrivessero sui contratti il tasso leasing, il Tan, la formula matematica dalla quale si rileva il regime di capitalizzazione, parametri di indicizzazione precisi.
E’ pressoché certo che gli utilizzatori non avrebbero alcun problema a sottoscrivere tali contratti, e, con uno sforzo amministrativo minimo, si risolverebbe ogni problema.
Il volume riporta tutta la normativa e la giurisprudenza citata, per agevolare il lettore, che può reperire agevolmente i documenti integrali, copiarli, stamparli.
Lex specialis derogat generali - gerachia delle fonti
Occorre, seppur sinteticamente, esaminare alcuni principi generali:
1) Lex specialis derogat generali: se la stessa materia è disciplinata da più norme di cui una generale e l'altra speciale, quest'ultima prevale sulla prima a prescindere da quale sia la più recente.
2) Art.1 preleggi: Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) gli usi. Ciò vuol dire che se una fonte subordinata contrasta – in modo insanabile – con una fonte sovraordinata, prevale quest’ultima perché gerarchicamente superiore... mai una fonte gerarchicamente subordinata potrà prevalere sopra una sovraordinata, laddove in contrasto[1].
I due orientamenti del diritto bancario sul tasso dei leasing, si possono così riassumere:
- a) alle ordinarie regole del codice civile in tema di determinabilità dell’oggetto dell’accordo, si affiancano ulteriori disposizioni imperative in materia di chiarezza e trasparenza della varie pattuizioni, nonché di contenuto obbligatorio del contratto, che rendono nulle le pattuizioni in violazione del Tub, quando pregiudicano la tutela del contraente debole. Tale impostazione, sebbene accolta in diverse pronunce della Cassazione, è decisamente minoritaria nei tribunali di merito.
- b) Per la non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza, tutte le violazioni alla trasparenza (cioè ai disposti Tub, Cicr, direttive B.Italia) comportano il mero risarcimento del danno. La sanzione della nullità sarà applicabile soltanto se espressamente prevista dalla norma.
Stante il prevalere dell’orientamento b) viene recepito nelle considerazioni che seguono.
E’ indubbio che il leasing finanziario sia regolamentato dal Tub (Cfr. art.1, comma 1, lettera f) n.3 e art.115). Quindi, l’art.117 Tub, c.4, che prevede che “i contratti indicano il tasso d’interesse”dovrebbe riguardare anche i leasing, con la conseguenza che la mancata indicazione del tasso o quando è inferiore a quello pubblicizzato, dovrebbe comportare la sanzione della nullità dello stesso. Per la Suprema Corte di Cassazione l’errata indicazione del tasso va sanzionata con la nullità, per lo meno quando di rilevante entità e il tasso non rappresenti il costo totale del credito (Cfr.Cass.12889/21).
Per i leasing, una diversa definizione di tasso rispetto agli altri finanziamenti viene fornita dalla normativa delegata di Banca d’Italia, che prescrive, si è visto, di considerare nell’operazione anche l’opzione di riscatto.
Senonché, Cicr e Banca d’Italia, con normativa secondaria, disciplinano l’informazione delle operazioni nei leasing, sostituendo al Taeg il tasso leasing, creando confusione sul significato dello stesso: è il tasso da indicare ex art.117 Tub, oppure un elemento informativo come il Taeg, la cui mancanza o indicazione erronea comporta soltanto il diritto al risarcimento del danno?
Assilea e la parte largamente maggioritaria della giurisprudenza di merito accolgono la seconda tesi: il tasso leasing, al pari del Taeg, qualora mancante o errato non rende nulla la pattuizione ma dà diritto ad un (da provare) risarcimento del danno. Questo, tuttavia, significa ritenere che l’art.117 tub, nella parte che impone di esprimere il tasso del finanziamento nel contratto a pena di nullità dello stesso, non si applica ai contratti di leasing. La fonte di tale orientamento è la Cass.14760/2008, per la quale nei leasing non si applica la disciplina di cui all’art. 1284 c.c. (Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto).
Pertanto, posto che Cass.14760/2008 insegna che il tasso dei leasing non va pattuito per iscritto, in deroga all’art.1284 c.c., anche l’art.117 Tub non ha rilevanza, non serve la pattuizione scritta del tasso.
Questo ragionamento, che traspare dalle sentenze ma che raramente è esposto con chiarezza, è compatibile con Lex specialis derogat generali e con le fonti del diritto ex art.1 preleggi?
Partiamo dalle fonti del diritto: mai delibere Cicr e circolari Banca d’Italia potranno derogare al Tub, e vanificare l’art.117. E, a ben vedere, in nessun passo della normativa secondaria si sostiene che i contratti di leasing sono esentati dall’indicazione del tasso d’interesse[2]. Banca d’Italia indica di utilizzare il tasso leasing, cosa che sembra rientrare nelle sue funzioni, non è del tutto chiaro se ai fini della informazione (tasso leasing al posto del Taeg) o dell’art.117 Tub (tasso con cui si determinano le rate e il costo del finanziamento), o di entrambi.
Per quanto riguarda il rapporto tra codice civile e legge speciale, il prevalere di quest’ultima fa si che
anche se non sussiste l’obbligo di indicare il tasso ai fini dell’art.1284 c.c., tale esenzione non si estenda all’art.117 Tub.
In conclusione, pur abbracciando la teoria che distingue le norme di comportamento da quelle di validità, pur concedendo che variazioni minimali del tasso non rendano il contratto tanto opaco da essere sanzionate, l’omissione del tasso (o l’indicazione errata in modo significativo) nei contratti di leasing dovrebbe ricadere nelle fattispecie previste dall’art.117 Tub con le sanzioni ivi previste, perché la normativa generale del codice civile, come interpretata da Cass. 14760/2008, non prevale sul Tub.
Ripeto: ritenere che il contratto di leasing finanziario sia esentato dai precetti dell’art.117 Tub perchè Cass. 14760/2008 insegna che il leasing è esentato dall’indicazione del tasso ex art.1284 c.c., contrasta con la specialità del Tub.
Infine, la normativa secondaria Cicr e Banca d’Italia, non può in alcun modo derogare al precetto di indicazione del tasso espresso dall’art.117 Tub.
Affinchè il leasing finanziario sia esentato dall’obbligo di indicazione del tasso nel contratto, occorrerebbe una dispensa specifica nel Tub, dispensa del tutto assente.
A conferma delle conclusioni di cui sopra, ci sono le recenti sentenze della Suprema corte n.12889/21 e n.12964/21, che assoggettano il contratto di leasing all’obbligo di indicare il tasso ex art.117 Tub.
[1] Estratto da Viola, Overruling e giustizia predittiva, Milano, Giuffrè, 2020.
[2] Al contrario, anche il provvedimento di Banca d’Italia afferma: “Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I, del T.U.; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3, T.U.), aventi natura bancaria e finanziaria, offerti dalle banche”.
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