DISPENSE CTU E CTP Vol.1
Normativa commentata e procedure operative
Andrea Fontanelli e Mariangela Vela
Edizione Agosto 2022
Associazione Studi Bancari © 2022
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Mancava, nel panorama editoriale, un testo snello, operativo, di aiuto a Ctu e Ctp nello svolgimento delle proprie attività.
Recepiti i consigli dei lettori dei precedenti volumi, si è voluto mantenere un taglio operativo e sintetico, ma con spiegazioni dei vari punti più estrese, volte anche ad un pubblico non particolarmente esperto della materia.
Il lavoro si articola in diverse dispense, suddivise per argomento, consultabili in modo autonomo.
Un particolare ringraziamento alla coautrice, Dottoressa Vela, per le ricerche svolte su normativa, giurisprudenza e relazioni tecniche di Ctu/Ctp.
Sommario
CPC
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002
COMPENSI CTU DM 30/5/2002
LA CONSULENZA TECNICA NEL CPC
Art.61
Art.62
Art.64
Art.191
Art.192
Art.193, 194, 195
Art.196
Art.198
Art.199 e 200
Art.201
Art.90 disposizioni di attuazione cpc
Art.92 disposizioni di attuazione cpc
Cass.SS.UU.3086 1/2/2022
VADEMECUM CTP
VADEMECUM CTU
Accettazione dell’incarico
Giuramento
Inizio delle operazioni peritali.
Destinatari degli avvisi.
Termine di deposito della relazione tecnica.
Rifiuto delle parti a collaborare con il ctu.
Trattative tra le parti
Acquisizione di documenti dalle parti.
Contenuto della relazione.
Valutazioni.
Forma della relazione
COMPENSI
NULLITA’ DELLA CTU
CONDIZIONI VENDITA E.BOOK
NULLITA' DELLA CTU (anteprima)
Cause di nullità della ctu sono generalmente considerate:
-l’omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni e/o di prosecuzione delle stesse [Cass. 5762/20005; id. 14483/1999];
-la mancata trasmissione della relazione alle parti per i rilievi critici finali, come disposto dal verbale di conferimento dell’incarico;
-la partecipazione alle operazioni peritali di ctp irregolarmente nominato;
-l'utilizzo, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa e non autorizzati da tutte le parti in causa [Cass. 13401/2005; Cass. 12231/2002];
-svolgimento di indagini e di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal Giudice, ultra ed extra petitum, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al ctu;
-l’inosservanza di una norma di legge professionale che vieta alla categoria professionale cui appartiene il consulente di occuparsi di determinate materie [Cass. 23504/2007];
-la partecipazione senza autorizzazione di un collaboratore ad un sopralluogo, in luogo del consulente d’ufficio, ove si traduca in una violazione in concreto del diritto di difesa[Cass. 13428/2007];
-l’accertamento di fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti e lo sconfinamento dai limiti del mandato [Cass. 1020/2006; contra Cass. 7936/1987];
-la partecipazione alle operazioni peritali di persone estranee alla causa e/o non autorizzate.
Va prestata perticolare attenzione all’utilizzo dei soli documenti prodotti in causa (salvo che si tratti di documenti tecnici necessari ad accertare fatti secondari, oppure autorizzati dalle parti nelle ctu contabili) e al limitare le indagini ai quesiti posti dal giudice.
Sul primo aspetto, Cass.31886/19 ha previsto la nullità della ctu che compia atti istruttori ormai preclusi alle parti (come acquisire documenti dopo lo spirare del termine di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.). Tale divieto è stato “ammorbidito” dalle Sez.Unite con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086, che consente al consulente di procedere a quegli approfondimenti istruttori, prescindendo da ogni iniziativa di parte, necessari per rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale.
Sulla base di ciò, sarà opportuno che il ctu limiti le indagini ai documenti agli atti (presenti nel fascicolo telematico), salvo il dovere di reperire documenti tecnici e secondari necessari a rispondere ai quesiti, quali, ad esempio, i tassi usura del periodo, i tassi legali, le curve forward.
Per quanto concerne il limite delle indagini al quesito, il brocardo: “Ne eat iudex ultra petita partium”, sembrerebbe contrastare con l’obbligo del giudice di rilevare d’ufficio le nullità di protezione in ogni stato e grado del giudizio. In altre parole, il giudice ha sempre il potere-dovere di rilevare d’ufficio una nullità di protezione, sollevando alla parte la relativa questione, lasciando a quest’ultima la scelta se avvalersi o meno della causa di invalidità.
Pertanto, il ctu che si imbatta in una nullità (ad es.clausola nulla delle cms con quesito che attiene unicamente all’anatocismo), se si limita alle indagini del quesito, rispetta il brocardo (e la numerosa giurisprudenza della Suprema Corte) ma non aiuta il giudice a rilevare le nullità d’ufficio.
Una modalità operativa, potrebbe essere che il ctu comunichi informalmente la nullità al giudice, ma tale condotta si discosta dalla procedura prevista dal codice di procedura civile.
Fondamentale è il rispetto del principio del contradditorio, sia nell’aspetto formale dettato dall’art.194 cpc, sia in quello sostanziale di garantire il diritto di difesa delle parti.
Il contradditorio viene definito come “la discussione pubblica fra due persone che sostengono opinioni contrarie, specialmente durante dibattiti, processi e simili”. Tale discussione pubblica, necessita che la ctu descriva l'iter logico in base al quale è pervenuta alle conclusioni. In altre parole, solo la relazione tecnica d’ufficio che esponga i dati di partenza (in guisa da poter essere verificati) e le operazioni svolte (con verifica della correttezza teorica e della correttezza dei calcoli), consente ai consulenti tecnici di parte di valutare la perizia. Senza tale dettagliata esposizione, la ctu risulta, a parere di chi scrive, irrimediabilmente viziata per mancato contradditorio e diritto di difesa delle parti, le quali, non potendo verificare tutti i passaggi per ottenere il risultato, di fatto non possono difendersi. Si ricorda, inoltre, che il vizio della ctu si trasmette alla sentenza che la recepisce. Salva, invece, la sentenza che si basa su una ratio decidendi autonoma ed autosufficiente, che, con autonoma motivazione, si sia formata prescindendo del tutto dalle risultanze del consulente.
Si ripete, la ctu che non espone come si siano ottenuti i risultati risulta nulla, perché impedisce il contradditorio.
Un esempio per chiarire: la valutazione di un interest rate swap con la piattaforma Bloomberg, fornisce le curve forward in modalità elenco di tassi per le diverse scadenze, e il risultato finale, oltre che una rappresentazione con curva gaussiana.
Tale elaborato è insufficiente perche:
- non viene specificato da quali quotazioni sono determinati i tassi che compongono le curve (Irs, futures, ecc.);
- mancano del tutto le formule con cui si ottiene il valore alla stipula del derivato (Black e Scholes model, Montecarlo, o quali altre?).
Anche qui, la mancata analitica esposizione delle modalità di raggiungimento del risultato finale, impedisce ai ctp di individuare eventuali errori e, in definitiva, a instaurare un efficace contradditorio.
Per ovviare tale problema, spesso i ctu chiedono ai ctp le valutazioni, limitandosi a scegliere quella che pare più convincente.
Tale prassi, a parere di chi scrive. È scorretta perché può portare a risultati completamente sbagliati qualora un ctp, intenzionalmente, esponga risultati sbilanciati favorevoli al proprio cliente, e sia particolarmente convincente nell’esposizione.
Al fine di ottenere risultati attendibili, il ctu deve svolgere personalmente la valutazione e se non è in grado, meglio l’ausilio di terzi esterni (quindi imparziali) che forniscano supporto al ctu. Esprimersi su argomenti che non si padroneggiano è sempre la scelta peggiore.